Art. 27.
(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali).

      1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge regionale statutaria.
      2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.